Accesso civico
Riferimento normativo: art. 5 c. 1 e 2 d.lgs. 33/2013; art. 2 c. 9-bis L. 241/90; linee guida Anac FOIA (Det. 1309/2016)
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
L’istanza di accesso civico “semplice” deve identificare i documenti, informazioni o dati richiesti, per i quali vi è l’obbligo di pubblicazione previsto dalla normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’istanza di accesso civico “semplice” può essere presentata da chiunque, anche utilizzando l’apposito modello:
Modello di richiesta accesso civico semplice (formato .pdf)
Modello di richiesta accesso civico semplice (formato .doc)
ISTANZA
L’istanza può essere trasmessa:
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail accesso.civico@fondazionessp.it o pec fondazionessp@legalmail.it precisando nell’oggetto “accesso civico semplice”
- tramite posta ordinaria, all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all’indirizzo: Fondazione Scuola di Sanità Pubblica Passaggio L. Gaudenzio 1 – 35131 PADOVA;
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia di documento di identità in corso di validità.
Non sono ammesse richieste telefoniche.
RISPOSTA ALL’ISTANZA – Accoglimento e diniego
Fondazione SSP deve fornire risposta all’istanza nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente.
In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare ricorso al TAR del Veneto o al Difensore civico (Garante dei Diritti della persona per la Regione Veneto), notificando il ricorso anche alla Fondazione.
Il Difensore civico si deve pronunciare entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; ove lo stesso ritenga illegittimo il diniego o il differimento di Fondazione SSP, ne deve informare il richiedente e darne comunicazione alla Fondazione.
Ove Fondazione SSP non confermi il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito.
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI
Il diritto di accesso civico generalizzato è il diritto attivabile da chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; inoltre, l’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.
Le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato derivano dalla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo l’attuale ordinamento (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).
ISTANZA
L’istanza di accesso civico “generalizzato” deve identificare i documenti e i dati richiesti.
L’istanza può essere presentata da chiunque, anche utilizzando l’apposito modello disponibile on line all’indirizzo:
Modello di richiesta accesso civico generalizzato (formato .pdf)
Modello di richiesta accesso civico generalizzato (formato .doc)
L’istanza può essere trasmessa:
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail accesso.civico@fondazionessp.it o pec fondazionessp@legalmail.it precisando nell’oggetto “accesso civico generalizzato”
- tramite posta ordinaria, all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all’indirizzo: Fondazione Scuola di Sanità Pubblica Passaggio L. Gaudenzio 1 – 35131 PADOVA
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità in corso di validità.
Non sono ammesse richieste telefoniche.
Il rilascio dei documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Quando l’Amministrazione risponde alle richieste di accesso generalizzato mediante rilascio dei documenti ed informazioni in formato cartaceo, può chiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione. Inoltre, in caso di invio per posta con raccomandata A/R, devono essere previamente rimborsati i costi di invio.
RISPOSTA ALL’ISTANZA – Accoglimento e diniego
Fondazione SSP deve fornire risposta all’istanza nel termine di 30 giorni indicato dalla normativa, con la comunicazione espressa dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi (fino a un massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.
I soggetti controinteressati possono presentare – anche per via telematica – una eventuale e motivata opposizione all’accesso generalizzato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso. Decorso tale termine la Fondazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nel termine, l’interessato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico (Garante dei Diritti della Persona per la Regione Veneto), o al TAR del Veneto, notificando il ricorso anche a Fondazione SSP.
Il Difensore civico si deve pronunciare entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; ove lo stesso ritenga illegittimo il diniego o il differimento, ne deve informare il richiedente e darne comunicazione a Fondazione SSP.
Ove Fondazione SSP non confermi il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Garante, l’accesso è consentito.
Avverso la decisione di Fondazione SSP ovvero a quella del RPCT o a quella del Difensore civico, il controinteressato può proporre ricorso al TAR del Veneto ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 104/2010.
REGISTRO DEGLI ACCESSI (AGGIORNAMENTO AL 31 MAGGIO 2023)